|
Il seguente è
il testo del Codice Internazionale
sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno redatto
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Art.
1 - Finalità del Codice
Art.
2 - Campo di applicazione del codice
Art.
3 - Definizioni
Art.
4 - Informazione ed educazione
Art.
5 - Il pubblico in generale e le madri
Art.
6 - Sistemi sanitari
Art.
7 - Operatori sanitari
Art.
8 - Personale impiegato dalle industrie produttrici e dai distributori
Art
9 - Etichette
Art.
10 - Qualità
Art.
11 - Attuazione e monitoraggio
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ed il Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) hanno posto l'enfasi per molti
anni sull'importanza di mantenere la pratica dell'allattamento al seno
- e di farla rivivere ove sia in declino - come un modo per migliorare
la salute e la nutrizione dei lattanti e dei bambini. Gli sforzi per
promuovere l'allattamento al seno e per superare i problemi che potrebbero
scoraggiarlo fanno parte dei programmi per la nutrizione e per la salute
materno infantile di entrambe le organizzazioni e costituiscono un elemento
chiave delle cure primarie come mezzo per raggiungere la Salute per
Tutti nell'Anno 2000.
Molti fattori influenzano la prevalenza e la durata dell'allattamento
al seno. La 27a Assemblea Mondiale della Sanità (AMS), nel 1974,
notava il declino generale dell'allattamento al seno in molte parti
del mondo, in relazione a fattori socioculturali e ad altri fattori,
compresa la promozione commerciale di sostituti industriali del latte
materno, e chiedeva "agli Stati Membri di rivedere le attività
di promozione alla vendita degli alimenti per l'infanzia e di introdurre
appropriate misure di controllo, compresi codici e leggi sulla pubblicità
ove necessario".
Il tema è stato ripreso dalla 31a AMS nel maggio 1978. Tra le
sue raccomandazioni vi era che gli Stati Membri dovessero dare la priorità
alla prevenzione della malnutrizione nei lattanti e nei bambini sostenendo
e promuovendo l'allattamento al seno, agendo sulla legislazione e sulla
società per facilitare l'allattamento al seno tra le madri lavoratrici,
e "regolamentando le vendite e le promozioni inappropriate degli
alimenti per l'infanzia che possono essere usati per sostituire il latte
materno".
L'interesse per i problemi connessi all'alimentazione dei lattanti
e dei bambini e l'enfasi sull'importanza dell'allattamento al seno nel
contribuire a superarli si è estesa, naturalmente, ben oltre
l'OMS e l'UNICEF. Governi, organizzazioni non governative (ONG), associazioni
professionali, ricercatori e produttori di alimenti per l'infanzia hanno
pure richiamato ad un'azione da intraprendere su scala mondiale verso
un miglioramento della nutrizione dei lattanti e dei bambini.
Verso la fine del 1978, OMS e UNICEF annunciavano l'intenzione di organizzare
assieme un incontro sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, all'interno
dei programmi in corso, per tentare di fare il miglior uso possibile
di questa ondata di opinioni. Con un'ampia considerazione su come assicurare
piena partecipazione, l'incontro è stato convocato a Ginevra
dal 9 al 12 ottobre 1979 ed ha visto intervenire 150 rappresentanti
di governi, organismi delle Nazioni Unite ed altri organismi intergovernativi,
ONG, l'industria degli alimenti per l'infanzia, ed esperti delle relative
discipline. Le discussioni sono state organizzate attorno a cinque temi
principali: l'incoraggiamento ed il sostegno dell'allattamento al seno;
la promozione ed il sostegno di pratiche per un'appropriata ed opportuna
alimentazione complementare (svezzamento) mediante l'uso di risorse
alimentari locali; il rafforzamento dell'educazione, della formazione
e dell'informazione sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini; la
promozione dello status sociale e di salute delle donne in relazione
all'alimentazione ed alla salute dei lattanti e dei bambini; e la commercializzazione
e la distribuzione appropriata di sostituti del latte materno.
La 33a AMS, nel maggio del 1980, sosteneva integralmente le conclusioni
e le raccomandazioni definite per consenso durante l'incontro congiunto
OMS/UNICEF, e segnalava in particolare la raccomandazione secondo la
quale "ci dovrebbe essere un codice internazionale sulla commercializzazione
delle formule infantili e degli altri prodotti usati come sostituti
del latte materno", chiedendo al Direttore Generale di preparare
questo codice "in stretta consultazione con gli Stati Membri e
con tutte le parti interessate".
Per sviluppare un codice internazionale sulla commercializzazione dei
sostituti del latte materno come richiesto dall'AMS, si tennero lunghe
e numerose consultazioni con tutte le parti interessate. Agli Stati
Membri dell'OMS ed ai gruppi ed individui presenti all'incontro dell'ottobre
1979 fu chiesto di commentare successive bozze del codice; ulteriori
incontri si tennero in febbraio e marzo e nuovamente in agosto e settembre
del 1980. L'OMS e l'UNICEF si misero a disposizione di tutti i gruppi
per favorire un dialogo continuo sulla forma e sul contenuto della bozza
di codice, e per mantenere come base minima quei punti sui quali era
stato raggiunto un consenso nell'incontro dell'ottobre 1979.
Nel gennaio del 1981, il Comitato Esecutivo dell'OMS, nella sua 67a
sessione, prese in considerazione la 4a bozza del codice, la approvò,
e raccomandò unanimemente alla 34a AMS il testo di una risoluzione
che adottasse il codice sotto forma di raccomandazione piuttosto che
di regolamento. Nel maggio del 1981, l'AMS discusse il tema dopo che
era stato introdotto dal rappresentante del Comitato Esecutivo. L'AMS
adottò il codice, come proposto, il 21 maggio con 118 voti a
favore, uno contrario, e tre astensioni.
Gli Stati Membri dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità:
AFFERMANDO il diritto di ciascun bambino e di ciascuna donna in gravidanza
e nutrice ad una adeguata alimentazione come mezzo per raggiungere e
conservare la salute;
RICONOSCENDO che la malnutrizione infantile rientra in una problematica
più ampia di mancanza di educazione, povertà e ingiustizia
sociale;
RICONOSCENDO che la salute dei lattanti e dei bambini non può
essere isolata dalla salute e dalla nutrizione delle donne, dalla loro
condizione socioeconomica e dal loro ruolo di madri;
CONSAPEVOLI che l’allattamento al seno è un modo incomparabile
per garantire il nutrimento ideale per la crescita sana e lo sviluppo
dei lattanti; che esso forma una base biologica ed emotiva unica per
la salute sia della madre che del bambino; che le proprietà antiinfettive
del latte materno aiutano a proteggere i lattanti dalle malattie; e
che esiste un importante legame tra l’allattamento al seno e il
distanziamento delle nascite;
RICONOSCENDO che l’incoraggiamento e la protezione dell’allattamento
al seno hanno un ruolo importante nell’ambito della salute, della
nutrizione e delle altre misure sociali necessarie per promuovere la
crescita sana e lo sviluppo dei lattanti e dei bambini; e che l’allattamento
al seno costitusce un importante aspetto delle cure primarie per la
salute;
CONSIDERANDO che quando le madri non allattano al seno, o lo fanno solo
parzialmente, esiste un legittimo mercato di alimenti per lattanti e
di ingredienti adatti alla loro preparazione; che, conseguentemente,
tutti questi prodotti dovrebbero essere resi accessibili a coloro che
ne hanno bisogno attraverso sistemi di distribuzione commerciale o non
commerciale; e che questi prodotti non dovrebbero essere commercializzati
o distribuiti con modalità tali da interferire con la protezione
e la promozione dell’allattamento al seno;
RICONOSCENDO, inoltre, che pratiche di alimentazione inadeguate portano
in tutti i paesi a malnutrizione infantile, malattia e morte, e che
pratiche inappropriate di commercializzazione dei sostituti del latte
materno e dei prodotti connessi possono contribuire a questi gravi problemi
di salute pubblica;
CONVINTI che sia importante per i lattanti ricevere alimenti complementari
appropriati, di norma quando il lattante raggiunge dai quattro ai sei
mesi di età, e che ogni sforzo dovrebbe essere fatto al fine
di usare cibi disponibili localmente; e convinti, ciononostante, che
tali alimenti complementari non dovrebbero essere usati come sostituti
del latte materno;
CONSTATANDO che esiste un numero di fattori sociali ed economici che
influiscono sull’allattamento al seno e che, di conseguenza, i
governi dovrebbero sviluppare dei sistemi di sostegno sociale al fine
di proteggerlo, facilitarlo ed incoraggiarlo, e che dovrebbero creare
un ambiente che favorisca l’allattamento al seno, fornisca un
sostegno familiare e comunitario adeguato, e protegga le madri da quei
fattori che inibiscono l’allattamento al seno;
AFFERMANDO che i sistemi sanitari, il personale sanitario e altri lavoratori
nel settore sanitario svolgono un ruolo essenziale nel guidare le pratiche
di alimentazione dei lattanti, incoraggiando e facilitando l’allattamento
al seno, e fornendo consigli oggettivi e coerenti alle madri ed alle
famiglie sul valore superiore dell’allattamento al seno, oppure,
quando necessario, sull’uso appropriato degli alimenti per lattanti,
sia di produzione industriale che di preparazione casalinga;
AFFERMANDO, inoltre, che i sistemi educativi e gli altri servizi sociali
dovrebbero essere coinvolti nella protezione e promozione dell’allattamento
al seno, e nell’uso appropriato di alimenti complementari;
CONSAPEVOLI che le famiglie, le comunità, le organizzazioni delle
donne ed altre organizzazioni non governative svolgono un ruolo speciale
nell’ambito della protezione e promozione dell’allattamento
al seno e nell’assicurare il sostegno necessario alla donna in
gravidanza ed alle madri di lattanti e bambini, che allattino o meno;
AFFERMANDO la necessità che governi, organismi delle Nazioni
Unite, organizzazioni non governative, esperti in varie discipline collegate,
gruppi di consumatori e industrie cooperino in attività finalizzate
al miglioramento della salute e della nutrizione di mamme, neonati e
bambini;
RICONOSCENDO che i governi dovrebbero adottare una serie di misure sanitarie,
nutrizionali e sociali al fine di promuovere la crescita sana e lo sviluppo
dei lattanti e dei bambini, e che il presente Codice riguarda soltanto
un aspetto di tali misure;
CONSIDERANDO che i produttori e i distributori di sostituti del latte
materno hanno un ruolo importante e costruttivo da svolgere in relazione
all'alimentazione infantile, e nella promozione delle finalità
del presente Codice e della sua corretta attuazione;
AFFERMANDO che i governi sono chiamati ad assumere iniziative consone
al loro ambito sociale e legislativo ed ai loro obiettivi di sviluppo
per dare attuazione ai principi e alle finalità del presente
Codice, inclusa la promulgazione di misure legislative, regolamenti
o altri provvedimenti in tal senso;
CREDENDO che, alla luce delle precedenti considerazioni e in vista della
vulnerabilità dei lattanti nei primi mesi di vita e dei rischi
connessi a pratiche di alimentazione inadeguate, compreso l’uso
non necessario ed improprio di sostituti del latte materno, la commercializzazione
dei sostituti del latte materno richieda un trattamento speciale, il
che rende le pratiche usuali di commercializzazione inadatte a questi
prodotti;
PERTANTO:
Gli Stati Membri approvano i seguenti articoli che sono raccomandati
quali basi di future azioni.
La finalità del presente Codice è contribuire ad assicurare
ai lattanti una nutrizione sicura e adeguata, proteggendo e promuovendo
l’allattamento al seno, ed assicurando l’uso appropriato
dei sostituti del latte materno, ove necessari, sulla base di informazioni
adeguate e attraverso forme appropriate di commercializzazione e distribuzione.
Il Codice si applica alla commercializzazione, e alle pratiche ad essa
connesse, dei seguenti prodotti: sostituti del latte materno, inclusi
gli alimenti per lattanti; altri derivati del latte, alimenti e bevande,
inclusi gli alimenti complementari per biberon, quando commercializzati
o comunque rappresentati come idonei, con o senza modifiche, a sostituire
parzialmente o totalmente il latte materno; biberon e tettarelle. Il
Codice si riferisce altresì alla qualità e disponibilità
di tali prodotti, e all’informazione relativa al loro uso.
Ai fini del presente Codice si intende:
per “Sostituti del Latte Materno” qualsiasi alimento che
venga commercializzato o comunque rappresentato come idoneo a sostituire
parzialmente o totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a
tale scopo;
per “Alimento Complementare” qualsiasi alimento, sia prodotto
industrialmente che preparato localmente, adatto come complemento del
latte materno o delle formule per lattanti, quando entrambi diventino
insufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante. Tali
alimenti sono anche comunemente denominati “alimenti per lo svezzamento”
o “ supplementi del latte materno”;
per “Contenitore” qualsiasi forma di confezione dei prodotti
per la vendita al dettaglio, compresi gli involucri;
per “Distributore” una persona, un'azienda o qualsiasi
altra entità nel settore pubblico o privato impegnata in attività
(dirette o indirette) di commercializzazione all’ingrosso o al
dettaglio di prodotti cui si applica il presente Codice. Un “Distributore
primario” è un agente di vendita, rappresentante, distributore
nazionale o mediatore industriale;
per “Sistema sanitario” istituzioni od organizzazioni governative,
non governative o private impegnate, direttamente o indirettamente,
nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti;
asili nido ed altre istituzioni che si occupano di bambini. Include,
inoltre, operatori sanitari nella pratica privata. Ai fini del presente
Codice, il sistema sanitario non include farmacie o altri punti vendita
istituzionali;
per “Personale sanitario” una persona occupata in una componente
di tale sistema sanitario, a livello professionale o non professionale,
inclusi i volontari e coloro che prestano lavoro non retribuito;
per “Alimento per lattanti” o "formula per lattanti"
un sostituto del latte materno formulato industrialmente in accordo
con gli standard applicabili del Codex Alimentarius, al fine di soddisfare
le normali esigenze nutrizionali dei lattanti fino ai 4 o 6 mesi di
età, e adattati alle loro caratteristiche fisiologiche. L’alimento
per lattanti può anche essere preparato in casa, nel qual caso
viene descritto come “preparazione casalinga”;
per “Etichetta” qualsiasi cartellino, marchio, marca, materiale
illustrato o altrimenti descrittivo, scritto, stampato, stampigliato,
marchiato, sbalzato o impresso, o fissato sul contenitore (vedi sopra)
di qualsiasi prodotto cui si applica il presente Codice;
per “Produttore” un'azienda o altra entità del settore
pubblico o privato impegnata nell’attività o funzione (sia
direttamente che attraverso un agente o attraverso un’entità
da essa controllata o ad essa vincolata da contratto) di fabbricazione
di un prodotto cui si applica il presente Codice;
per “Commercializzazione” promozione, distribuzione, vendita,
pubblicità, pubbliche relazioni e servizi di informazione sul
prodotto;
per “Personale addetto alla commercializzazione” ogni persona
le cui funzioni riguardano la commercializzazione di uno o più
prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente Codice;
per “Campioni” singole o piccole quantità di un
prodotto fornite gratuitamente;
per “Forniture” grandi quantità di un prodotto date
gratuitamente o a basso costo, per fini sociali, per un periodo prolungato,
comprese le forniture alle famiglie bisognose.
4.1 I Governi dovrebbero assumersi la responsabilità di assicurare
che venga divulgata un’informazione obiettiva e coerente sull’alimentazione
dei lattanti e dei bambini ad uso delle famiglie e di quanti sono coinvolti
nel campo della nutrizione dei lattanti e dei bambini. Tale responsabilità
dovrebbe riguardare sia la pianificazione, la produzione, la progettazione
e la diffusione che la verifica delle informazioni.
4.2 Materiali informativi e didattici, scritti, audio o visivi, relativi
all’alimentazione dei neonati e rivolti alle donne in gravidanza
e alle madri dei lattanti e bambini, dovrebbero includere un’informazione
chiara su tutti i seguenti punti:
1. i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno;
2. l'alimentazione materna, la preparazione ed il mantenimento dell’allattamento
al seno;
3. l’effetto negativo sull’allattamento al seno dell’introduzione
anche parziale del biberon;
4. la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare
al seno;
5. e, ove necessario, l’uso corretto degli alimenti per lattanti,
sia quelli di produzione industriale che di preparazione casalinga.
Nel caso in cui tali materiali contengano informazioni sull’uso
degli alimenti per lattanti, essi dovrebbero includere le implicazioni
di carattere sociale e finanziario relative al loro uso; i rischi per
la salute che alimenti e metodi di alimentazione non adeguati comportano;
e, in particolare, i rischi per la salute derivanti da un uso non necessario
o improprio di alimenti per lattanti e altri sostituti del latte materno.
Il materiale in questione non dovrebbe riportare alcuna immagine o testo
che possa idealizzare l’uso dei sostituti del latte materno.
4.3 Donazioni di attrezzature o materiali informativi o didattici da
parte di produttori o distributori dovrebbero avvenire solo su richiesta
e con l’approvazione scritta della competente autorità
governativa ovvero secondo gli orientamenti dati dai governi a tale
riguardo. Tali attrezzature o materiali possono recare il nome o logo
della società donatrice, ma non dovrebbero far riferimento ad
alcun prodotto che rientri nel campo di applicazione del presente Codice,
e dovrebbero essere distribuiti solo attraverso il sistema sanitario.
5.1 I prodotti cui si applica il presente Codice non dovrebbero essere
pubblicizzati o altrimenti promossi presso il pubblico in generale.
5.2 Produttori e distributori non dovrebbero fornire, direttamente
o indirettamente, campioni di prodotti cui si applica il presente Codice
alle donne in gravidanza, alle madri o ai membri delle loro famiglie.
5.3 Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente Articolo, dovrebbe essere
vietata la pubblicità nei punti vendita, l’offerta di campioni
o qualsiasi altro espediente promozionale tale da indurre il consumatore
a comprare al dettaglio, come ad esempio esposizioni speciali, buoni
sconto, premi, vendite speciali, vendite sottocosto e vendite abbinate
dei prodotti contemplati dal presente Codice. Questo provvedimento non
dovrebbe comportare restrizioni relative all’istituzione di una
politica dei prezzi e di pratiche intese a fornire prodotti ad un costo
inferiore secondo un piano a lungo termine.
5.4 Produttori e distributori non dovrebbero distribuire a donne in
gravidanza o madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o
utensile che possa promuovere l’uso dei sostituti del latte materno
o del biberon.
5.5 Nella sua attività commerciale il personale addetto alla
commercializzazione non dovrebbe cercare di stabilire contatti diretti
o indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini.
la Risoluzione AMS 49.15 (1996) richiede agli Stati Membri di “assicurare
che gli alimenti complementari non siano commercializzati per, né
usati in modo da, mettere a rischio l’allattamento esclusivo e
quello prolungato"
6.1 Le autorità sanitarie negli Stati Membri dovrebbero adottare
misure idonee ad incoraggiare e proteggere l’allattamento al seno
e promuovere i principi del presente Codice, e dovrebbero dare informazioni
e orientamenti appropriati al personale sanitario in considerazione
delle sue responsabilità, incluse le informazioni di cui all’articolo
4.2.
6.2 Nessuna struttura del sistema sanitario dovrebbe essere usata allo
scopo di promuovere gli alimenti per lattanti o altri prodotti contemplati
dal presente Codice. Il Codice, comunque, non preclude la divulgazione
di informazioni al personale sanitario come specificato nell’Articolo
7.2
6.3 Le strutture dei sistemi sanitari non dovrebbero essere usate per
l’esposizione dei prodotti cui si applica il presente Codice,
per cartelloni e manifesti che riproducono tali prodotti, o per la distribuzione
di materiale fornito da un produttore o distributore diversamente se
non per quanto specificato all’Articolo 4.3
6.4 Non dovrebbe essere consentito l’uso, da parte dei sistemi
sanitari, di rappresentanti delle compagnie, puericultrici esterne dipendenti
dalle compagnie o personale simile, fornito o retribuito dalle industrie
produttrici o distributrici.
6.5 Un’alimentazione a base di alimenti per lattanti, sia di
produzione industriale che di preparazione casalinga, dovrebbe essere
mostrata esclusivamente dal personale sanitario, o da altri operatori
sociali; e soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno
necessità di ricorrervi; e l’informazione data dovrebbe
includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso improprio.
6.6* Sono consentite a istituzioni o organizzazioni donazioni o vendite
a basso costo di forniture di formule per lattanti o altri prodotti
inclusi nel presente Codice, sia per farne uso nelle istituzioni che
per distribuirli all’esterno. Tali forniture dovrebbero essere
usate o distribuite esclusivamente a lattanti che devono essere alimentati
a base di prodotti sostitutivi del latte materno. Se tali forniture
sono distribuite per uso esterno alle istituzioni, ciò dovrebbe
essere fatto esclusivamente dalle relative istituzioni e organizzazioni.
Tali donazioni o vendite a basso costo non dovrebbero essere usate dai
produttori o dai distributori per incentivare le vendite.
6.7* Qualora donazioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti
contemplati dal presente Codice vengano distribuite al di fuori di un’istituzione,
l’istituzione o l'organizzazione dovrebbe adottare misure al fine
di assicurare che le forniture possano continuare per tutto il tempo
durante il quale i lattanti interessati ne abbiano bisogno. I donatori,
così come le istituzioni e organizzazioni interessate, dovrebbero
tener presente questa responsabilità.
6.8 Attrezzature e materiali, in aggiunta a quelli di cui all’articolo
4.3, donati alle strutture sanitarie possono recare il nome o il logotipo
della compagnia, ma non dovrebbero riferirsi ad uno specifico prodotto
tra quelli cui si applica il presente Codice.
* gli articoli 6.6 e 6.7 sono stati oggetto di controversia e confusione,
in quanto le istituzioni o organizzazioni cui intendevano riferirsi
non erano normali strutture sanitarie, ma orfanotrofi ed analoghi enti
di assistenza. Le successive Risoluzioni AMS 39.28 e 47.5 hanno chiarito
che gli Stati Membri dovrebbero “garantire che le piccole quantità
di sostituti del latte materno necessarie per la minoranza di bambini
che ne abbiano bisogno nei punti nascita e negli ospedali siano acquistate
attraverso i normali canali di vendita e non attraverso forniture gratuite
o sovvenzionati” (AMS 39.28, 1986) ed “assicurare che non
ci siano forniture gratuite o a prezzo ridotto di sostituti del latte
materno e di altri prodotti coperti dal Codice in qualsiasi parte del
sistema sanitario” (AMS 47.5, 1994)
7.1 Gli operatori sanitari dovrebbero incoraggiare e proteggere l’allattamento
al seno; e coloro i quali sono impegnati, in particolare, nel campo
dell’alimentazione materna e infantile dovrebbero familiarizzarsi
con le proprie responsabilità come stabilite dal presente Codice,
comprese le informazioni specificate nell’Articolo 4.2.
7.2 L’informazione fornita al personale sanitario da parte di
produttori e distributori sui prodotti inclusi nel presente Codice dovrebbe
essere strettamente limitata all’ambito scientifico e basata su
fatti reali, e non tale da rendere implicita o creare la convinzione
che l’alimentazione artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento
al seno. Dovrebbe anche includere le informazioni specificate nell’Articolo
4.2.
7.3 Nessun incentivo finanziario o materiale diretto alla promozione
dei prodotti cui si applica il presente Codice dovrebbe essere offerto
da produttori o distributori al personale sanitario o membri delle loro
famiglie, né dovrebbero essere accettati dal personale sanitario
o da membri delle loro famiglie.
7.4 Campioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati
dal presente Codice, o di attrezzature e utensili per la loro preparazione
e consumo, non dovrebbero essere forniti al personale sanitario eccetto
quando necessario nell’ambito di una valutazione professionale
o ricerca a livello istituzionale. Il personale sanitario non dovrebbe
consegnare campioni di alimenti per lattanti a donne in gravidanza,
madri di lattanti e bambini o membri delle loro famiglie.
7.5 Produttori e distributori dei prodotti contemplati dal presente
Codice dovrebbero dichiarare all’istituzione di appartenenza degli
operatori sanitari qualsiasi contributo erogato ad un operatore o in
suo favore per borse e viaggi di studio, assegni di ricerca, partecipazioni
a conferenze professionali o simili iniziative. Tali dichiarazioni dovrebbero
essere rese dal beneficiario.
L’Assemblea Mondiale della Sanità:
- ricordando e riaffermando quanto disposto nella Risoluzione 47.5 relativa
alla nutrizione del lattante e del bambino, compresa l’insistenza
per pratiche appropriate di alimentazione complementare;
- preoccupata per il fatto che le istituzioni sanitarie ed i ministeri
della sanità possano essere oggetto di sottili pressioni per
accettare in maniera indebita aiuti economici o di altro tipo per la
formazione professionale in materia di salute del lattante e del bambino;
sottolinea la costante necessità di applicare il Codice Internazionale
e le successive Risoluzioni, ed invita gli Stati Membri ad:
• assicurare che l’appoggio finanziario per operatori sanitari
che lavorano con bambini piccoli non crei conflitti di interesse, specialmente
nei riguardi dell’Iniziativa Ospedale Amico dei Bambini dell’OMS/UNICEF;
• assicurare che la sorveglianza dell’applicazione del Codice
Internazionale e delle successive Risoluzioni si realizzi in forma trasparente
e indipendentemente dall’influenza del settore commerciale;
• assicurare che le pratiche e procedure all’interno dei
sistemi sanitari siano coerenti con i principi e gli obiettivi del Codice
Internazionale.
Tutti i governi dovrebbero sviluppare ed attuare una politica comprensiva
per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nel contesto di
politiche nazionali per la nutrizione, per la salute dei bambini e delle
donne in età fertile, e per la riduzione della povertà.
Tutte le madri dovrebbe avere accesso ad un sostegno qualificato per
iniziare e mantenere l’allattamento esclusivo per 6 mesi e per
un'introduzione opportuna di cibi complementari adeguati e sicuri con
un allattamento che continua fino a due anni o oltre.
Gli operatori sanitari andrebbero messi in condizione di offrire counselling
efficace sull’alimentazione, ed questi servizi andrebbero estesi
nella comunità tramite counsellor laici qualificati oppure peer
counsellor (aiuto da mamma a mamma).
I governi dovrebbero controllare i progressi fatti nell’attuazione
del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del
Latte Materno, e dovrebbero prendere in considerazione legislazioni
nuove o misure aggiuntive per proteggere le famiglie da pressioni commerciali
avverse.
I governi dovrebbero emanare un’appropriata legislazione che protegga
il diritto all’allattamento al seno delle donne lavoratrici e
stabilire misure per la sua applicazione in conformità con gli
standard internazionali del lavoro.
Per permettere alle madri di allattare in maniera esclusiva per 6 mesi
L’OMS e l’UNICEF raccomandano di:
Iniziare ad allattare entro la prima ora dopo il parto
Allattare in maniera esclusiva – il bambino deve ricevere solo
latte materno, senza altri cibi o bevande, neanche acqua
Allattare a richiesta – cioè tutte le volte che il bambino
lo richiede di giorno e di notte
Non usare biberon, tettarelle o succhiotti
La Strategia Globale è stata approvata durante l’Assemblea
Mondiale della Sanità del 18 maggio 2002 (Risoluzione AMS 55.25,
2002 )
8.1 Nell’ambito dei sistemi di incentivazione alle vendite per
il personale addetto alla commercializzazione, il volume delle vendite
dei prodotti contemplati dal presente Codice non dovrebbe essere incluso
nel calcolo delle percentuali di compenso né dovrebbero essere
fissate quote specifiche per la vendita di tali prodotti. Ciò
non dovrebbe essere interpretato come un mezzo per impedire il pagamento,
da parte di una società, dei compensi in base alla vendita globale
degli altri prodotti da essa commercializzati.
8.2 Il personale addetto alla commercializzazione dei prodotti cui
si applica il presente Codice non dovrebbe svolgere, come parte delle
sue responsabilità professionali, funzioni educative in relazione
a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini. Ciò non
dovrebbe essere interpretato come divieto, da parte delle strutture
sanitarie, di usare tale personale per altre funzioni su richiesta e
con l’approvazione scritta dell’autorità competente
del governo interessato.
la Risoluzione AMS 54.22 (2001) esorta gli Stati Membri
a rafforzare:
• le attività e sviluppare nuovi approcci per proteggere,
promuovere e sostenere l’allattamento al seno esclusivo per sei
mesi come raccomandazione di sanità pubblica universale, tenendo
in considerazione il rapporto del comitato tecnico di esperti dell’OMS
sulla durata ottimale dell’allattamento al seno, e per continuare
ad allattare, con l’aggiunta di altri alimenti sicuri ed appropriati,
fino a due anni o oltre, dando importanza ai canali per la disseminazione
sociale di questi concetti affinché le comunità aderiscano
a queste pratiche;
• i meccanismi nazionali che assicurano il rispetto del Codice
Internazionale e delle successive Risoluzioni, con particolare riguardo
alle etichette e a tutte le forme di pubblicità e promozione
commerciale sui mezzi di comunicazione di massa, e ad informare il pubblico
in generale sui progressi nell’applicazione del Codice e successive
Risoluzioni.
9.1 Le etichette dovrebbero essere studiate in modo da fornire le informazioni
necessarie sull’uso appropriato del prodotto e non tale da scoraggiare
l’allattamento al seno.
9.2 Produttori e distributori di alimenti per lattanti dovrebbero assicurare
che ciascuna confezione rechi, redatto in un linguaggio comprensibile
e di facile lettura, un messaggio chiaro e visibile, stampato sulla
confezione stessa oppure su un’etichetta che non possa essere
facilmente separata, e che includa tutti i seguenti punti:
(a) le parole “Avvertenza Importante” o loro equivalenti;
(b) una dichiarazione sulla superiorità dell’allattamento
al seno;
(c) una dichiarazione che il prodotto dovrebbe essere usato esclusivamente
dietro parere di un operatore sanitario sia per quanto riguarda la necessità
del suo impiego che il corretto metodo di utilizzazione;
(d) istruzioni per un’adeguata preparazione, e un avvertimento
sui rischi di una preparazione impropria.
Sia la confezione che l’etichetta non dovrebbero raffigurare neonati,
né dovrebbero riportare altre immagini o testi che possano idealizzare
l’uso degli alimenti per lattanti. Tuttavia, possono recare rappresentazioni
grafiche che identifichino facilmente il prodotto come un sostituto
del latte materno e che illustrino i metodi di preparazione. Non dovrebbero
essere usati i termini ”umanizzato”, “maternizzato”
o simili. Volantini che diano informazioni aggiuntive sul prodotto e
il suo uso corretto, secondo le condizioni di cui sopra, possono essere
inclusi nella confezione o nell’involucro. Quando l’etichetta
dà istruzioni su come modificare un prodotto per trasformarlo
in un alimento per lattanti, si applica quanto sopra specificato.
9.3 I prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, commercializzati
per l’alimentazione infantile, che non soddisfano tutti i requisiti
di un alimento per lattanti, ma che possono essere modificati in tal
senso, dovrebbero recare sull’etichetta un’avvertenza che
il prodotto non modificato non deve essere l’unica fonte di sostentamento
di un lattante. Poiché il latte condensato zuccherato non è
adatto alla nutrizione infantile, neppure come ingrediente principale
di un alimento per lattanti, la sua etichetta non dovrebbe contenere
istruzioni su come modificarlo a tale scopo.
9.4 L’etichetta dei prodotti alimentari cui si applica il presente
Codice dovrebbe attestare anche tutti i seguenti punti:
(a) gli ingredienti usati;
(b) la composizione/analisi del prodotto;
(c) i requisiti per la conservazione, e
(d) il numero di lotto e la data entro la quale il prodotto va consumato,
tenendo in considerazione le condizioni climatiche e di conservazione
del paese interessato.
10.1 La qualità dei prodotti è un requisito essenziale
per la tutela della salute dei lattanti e, pertanto, dovrebbe attenersi
ad uno standard elevato.
10.2 I prodotti alimentari cui si applica il presente Codice, quando
venduti o altrimenti distribuiti, dovrebbero attenersi agli standard
raccomandati dalla Commissione per il “Codex Alimentarius”
e dal “Codice di pratiche igieniche per gli alimenti per neonati
e bambini del Codex”.
11.1 I Governi dovrebbero adottare i provvedimenti necessari affinché
venga data piena attuazione ai principi e alle finalità del presente
Codice, secondo le modalità previste dalla propria legislazione
e dalle proprie condizioni sociali, compresa l’emanazione di leggi
nazionali, regolamenti o altre misure idonee. A tale scopo, i governi
dovrebbero cercare, ove necessario, la collaborazione di OMS, UNICEF
e delle altre agenzie delle Nazioni Unite. Le azioni e le misure politiche
nazionali, ivi compresi leggi e regolamenti emanati in attuazione dei
principi e delle finalità del presente Codice, dovrebbero essere
dichiarate pubblicamente, e ugualmente applicate a tutti coloro i quali
sono impegnati nella produzione e commercializzazione dei prodotti di
cui al presente Codice.
11.2 Il monitoraggio dell’applicazione del presente Codice è
responsabilità dei singoli governi, e dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità a livello collettivo, come previsto dai
commi 6 e 7 del presente articolo. I produttori e distributori di prodotti
cui si applica il presente Codice, organizzazioni non governative idonee
e gruppi professionali operanti nel settore, nonché organizzazioni
di consumatori dovrebbero collaborare con i governi in tal senso.
11.3 Indipendentemente da qualsiasi altra misura adottata al fine di
adempiere al presente Codice, produttori e distributori di prodotti
cui si applica il presente Codice dovrebbero considerarsi responsabili
della sorveglianza delle proprie pratiche di commercializzazione secondo
i principi e le finalità del presente Codice e dell’adozione
di misure necessarie a garantire che la loro condotta sia, ad ogni livello,
conforme ad essi.
11.4 Organizzazioni non governative, gruppi professionali, istituzioni,
e individui impegnati in questo settore dovrebbero avere la responsabilità
di attirare l’attenzione dei produttori o distributori sulle attività
incompatibili con i principi e le finalità del presente Codice
in modo da consentire azioni adeguate. Anche l’autorità
governativa competente dovrebbe esserne informata.
11.5 I produttori e distributori primari di prodotti contemplati dal
presente Codice dovrebbero mettere al corrente ciascun membro del personale
addetto alla commercializzazione dell’esistenza del Codice e delle
proprie responsabilità da esso derivanti.
11.6 Ai sensi dell’articolo 62 della Costituzione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, gli Stati Membri comunicheranno annualmente
al Direttore Generale le azioni intraprese ai fini di una piena attuazione
dei principi e delle finalità del presente Codice.
11.7 Tutti gli anni pari il Direttore Generale farà una relazione
all’Assemblea Mondiale della Sanità sullo stato di attuazione
del Codice; e fornirà, su richiesta, supporto tecnico agli Stati
Membri che stiano varando leggi o regolamenti a livello nazionale, o
adottando altre misure adeguate in adempimento e perfezionamento dei
principi e delle finalità del presente Codice.
Traduzione a cura dell'IBFAN
Italia
|