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Il Codice Internazionale
sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno (clicca
quì per la versione integrale del Codice),
elaborato dall'OMS e dall'UNICEF ed approvato dall'Assemblea Mondiale
della Sanità nel 1980, non è una legge, ma un codice di
comportamento che tutti i sottoscrittori si impegnano a rispettare.
Lo hanno sottoscritto, in fasi successive, tutti i paesi membri dell'OMS,
ma anche le più importanti compagnie produttrici di alimenti
per l'infanzia a cominciare, nel 1983, dalla Nestlè. Il Codice
contiene 11 articoli per un totale di 39 commi. La Tabella ne riassume
i punti essenziali. L'ultimo articolo del Codice impegna i governi ad
assumersi la responsabilità della sua applicazione. Fino al 1997,
circa 130 paesi avevano promulgato una legge nazionale ispirata al Codice.
L'Italia fa parte di questo gruppo, avendo promulgato il 6 Aprile 1994
il Decreto Ministeriale N° 500. Da notare il ritardo sia nei confronti
del Codice (14 anni) sia nei confronti di una direttiva della Commissione
Europea che nel 1991 aveva impegnato tutti i paesi membri a promulgare
una legge. Da notare inoltre come la legge italiana sia più morbida
con le compagnie di quanto non lo sia il Codice, soprattutto nel campo
dei rapporti tra compagnie e unità sanitarie (la direzione sanitaria
di un ospedale può infatti richiedere per iscritto alle compagnie
sia la fornitura gratuita di attrezzature e di materiale didattico e
informativo sia la fornitura, gratuitamente o a basso prezzo, di alimenti
per lattanti) e nel campo della definizione dei sostituti del latte
materno (la legge è rigorosa con i latti iniziali, per i primi
sei mesi, ma molto più flessibile per tutti gli altri sostituti
del latte materno, comprese le formule di proseguimento).
Le compagnie
produttrici di sostituti del latte materno hanno sempre commercializzato
i loro prodotti in maniera irresponsabile, badando più al profitto
che alla salute. Ciò è successo prima del 1981 (la promulgazione
del Codice è la dimostrazione di quanto preoccupante fosse la
situazione, con milioni di bambini morti e malnutriti a causa di pratiche
commerciali scorrette), ma anche dopo e nonostante le leggi nazionali
e l'impegno, solo a parole, delle compagnie. Ricordo che nel sottoscrivere
il Codice, le compagnie si sono impegnate a rispettare l'articolo 11.3
che dice testualmente: "Indipendentemente da qualsiasi altra misura
intesa ad attuare questo Codice (e cioè indipendentemente dall'esistenza
o meno di leggi nazionali; nda), i produttori e i distributori dei prodotti
coperti dal Codice devono considerarsi responsabili di controllare che
le loro pratiche commerciali siano in accordo con i principi e gli scopi
del Codice, e devono prendere misure per assicurare che la loro condotta
ad ogni livello sia conforme agli stessi".
Il Codice continua
ad essere violato sia nella lettera che nello spirito. Le violazioni
nella lettera sono ben documentate. L'IBFAN
(International Baby Food Action Network) documenta centinaia di
violazioni nei suoi rapporti annuali; l'ultimo, "Breaking the Rules,
Stretching the Rules", pubblicato nel 1998 si riferisce a violazioni
documentate in 31 paesi nel 1997. Il rapporto "Breaking the Rules: Europe"
riporta i risultati di un'inchiesta condotta nel 1996-97 in otto paesi:
Croazia, Georgia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Polonia e Spagna.
In tutti questi paesi sono state registrate violazioni del Codice. Sarebbe
interessante documentare quello che succede in Italia.
L'IGBM (Interagency
Group on Breastfeeding Monitoring), formato e finanziato in Inghilterra
da 29 agenzie tra cui Save the Children, Oxfam, British Medical Association,
Institute of Child Health, International Child Health Group, British
Association of Community Child Health, Catholic Fund for Overseas Development,
Consiglio Mondiale delle Chiese, e varie chiese (metodista, battista,
ortodossa), ha commissionato a due ricercatori della London School of
Hygiene and Tropical Medicine uno studio che é stato pubblicato
nel Gennaio del 1997 sotto il titolo di "Cracking the Code". Lo studio
documenta centinaia di violazioni di circa 40 compagnie registrate su
un campione casuale di 40 centri sanitari, di circa 120 operatori sanitari
e di circa 800 donne, di cui la metà in stato di gravidanza e
l'altra metà madri di bambini sotto i sei mesi d'età,
in 4 paesi: Bangladesh, Polonia, Tailandia e Sudafrica. Tra questi,
solo il Bangladesh e la Tailandia avevano delle leggi in qualche modo
ispirate, come quella italiana, al Codice, mentre Polonia e Sudafrica
ne erano prive. Lo studio era talmente serio e scientifico che il British
Medical Journal ha accettato di pubblicarlo nell'Aprile 1998, accompagnato
da un editoriale nel quale si denunciano ancora una volta i comportamenti
scorretti delle compagnie.
Anche l'Autorità
Britannica per la Concorrenza ed il Mercato ha recentemente dato un
colpo alle compagnie, emettendo nel Maggio del 1999 una sentenza con
la quale diffida la Nestlè (ma credo che il contenuto della sentenza
possa essere esteso a tutte le altre compagnie) ad evitare affermazioni
del tipo "abbiamo sempre rispettato il Codice", "siamo impegnati a rispettarlo
nei paesi in via di sviluppo", e "non offriamo campioni gratuiti agli
ospedali" semplicemente perché non è vero e la Nestlè
non lo ha potuto dimostrare. Forse anche la corrispondente autorità
Italiana dovrà interessarsi dell'argomento vista la recente denuncia
sui costi delle formule per l'infanzia e sulle continue forniture di
campioni gratuiti agli ospedali (vedi Avvenire del 13 Maggio 1999).
Ma le compagnie
violano anche lo spirito del Codice. Stanno, per esempio, lanciando
in molti paesi latti speciali per donne in stato di gravidanza e madri
che allattano. È evidente come non vi sia nessuna necessità
di prodotti di questo tipo, tra l'altro costosissimi rispetto al latte
comune. Sono confezioni che riportano sull'etichetta e in tutti gli
annunci pubblicitari il nome della compagnia in grande rilievo. Tendono
poi ad imitare, nei colori, nei disegni e nelle forme, le confezioni
di latte formulato. La loro commercializzazione ha, oltre allo scopo
di creare profitti dalle vendite, chiaramente il fine di legare una
donna ed una madre ad una marca, in modo che sia più facilmente
convincibile ad acquistarla anche per il lattante. Questi latti per
donne e madri non sono coperti dal Codice né da alcuna legge
nazionale, ed è evidente quale sia il fine ultimo delle compagnie.
In maniera simile, alcune compagnie stanno tentando di convincere gli
operatori sanitari che il latte di mucca non va bene per bambini fino
a tre anni di età, con l'evidente scopo di far bere a tutti i
bambini i loro latti formulati (anche i prodotti per i bambini oltre
l'infanzia, non meglio definita, non sono coperti dal Codice).
In conclusione,
noi consumatori dobbiamo tener gli occhi bene aperti. Da un lato non
dobbiamo credere a tutto ciò che ci viene detto dalle compagnie,
e dobbiamo sempre favorire l'allattamento al seno prolungato (ben oltre
il primo anno di vita e sino a quando madre e bambino vogliono e possono),
accompagnato da uno svezzamento con alimenti appropriati e sani, che
non sono sempre quelli prodotti industrialmente. Dall'altro lato dobbiamo
vigilare, se veramente difendiamo l'allattamento al seno, affinché
le leggi nazionali ed il Codice Internazionale siano rispettati sia
nella lettera che nello spirito.
- I governi devono assumere la responsabilità di una
corretta informazione sull'alimentazione del neonato e del lattante
alle famiglie ed agli operatori sanitari.
- Il materiale informativo per le famiglie deve indicare in
maniera inequivoca la superiorità dell'allattamento al
seno e la difficoltà di invertire la decisione di non
allattare.
- Lo stesso materiale informativo deve spiegare chiaramente
le implicazioni anche sociali ed economiche della decisione
di non allattare al seno, oltre ai rischi per la salute.
- Le donazioni di attrezzature e di materiali informativi da
parte delle compagnie deve avvenire soltanto su richiesta e
dietro approvazione scritta di una competente autorità
governativa; tali attrezzature e materiali possono avere il
nome o il logotipo della compagnia, ma nessun riferimento ai
prodotti della stessa.
- Non vi dev'essere alcuna pubblicità o altra forma
di promozione al pubblico di prodotti che rientrino nel campo
di applicazione del Codice.
- Non vi devono essere forniture, dirette o indirette, di tali
prodotti, anche sotto forma di campioni, alle gestanti, alle
madri ed alle loro famiglie.
- Non vi dev'essere alcuna pubblicità né distribuzione
di campioni omaggio né altro tipo di promozione degli
stessi prodotti nei punti vendita.
- Non dev'essere distribuito alle gestanti e alle madri alcun
articolo o materiale omaggio che possa promuovere l'uso di sostituti
del latte materno o di biberon.
- Non vi dev'essere alcun tipo di contatto diretto tra rappresentanti
o impiegati delle compagnie e gestanti, madri o famiglie.
- Non si deve fare alcuna promozione dei sostituti del latte
materno nelle unità sanitarie, compresa l'esposizione
di manifesti o altri materiali forniti dalle compagnie.
- Non dev'essere consentita l'utilizzazione delle unità
sanitarie da parte di rappresentanti o impiegati delle compagnie
per fare promozione dei loro prodotti.
- Non vi devono essere donazioni o vendite a basso prezzo dei
prodotti contemplati dal Codice alle unità sanitarie
o a singoli operatori.
- Non devono essere offerti dalle compagnie agli operatori
sanitari incentivi economici o materiali allo scopo di promuovere
prodotti contemplati dal Codice; i contributi individuali per
viaggi di studio, borse di studio, ricerche o consulenze devono
essere dichiarati sia dalla compagnia che dal beneficiario all'istituzione
alla quale quest'ultimo è affiliato.
- Il volume delle vendite dei prodotti contemplati dal Codice
non dev'essere usato dalle compagnie nel calcolo della percentuale
di compenso degli addetti al marketing come sistema di incentivazione.
- Le etichette dei prodotti non devono scoraggiare, con scritte
o figure, l'allattamento al seno e devono spiegare in maniera
comprensibile alle madri l'uso appropriato degli stessi; in
particolare devono dire espressamente che il prodotto va usato
solo dietro prescrizione e supervisione medica.
- I governi devono prendere misure appropriate per garantire
l'applicazione del Codice; indipendentemente da questo, le compagnie
devono ritenersi responsabili del controllo delle loro pratiche
commerciali in conformità con il Codice fino ai punti
vendita più periferici.
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